Sostanze pericolose nelle Aee: la normativa per la tracciabilità
A inizio 2021 ha fatto la sua entrata in scena nel panorama legislativo europeo il nuovo strumento introdotto dalla direttiva 2018/851/UE, il database Scip – substances of concern In articles as such or in complex objects (products). In particolare, questo nuovo strumento prevede che le aziende che forniscono articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (Svhc), inserite nella candidate list, in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso su peso (p/p) sul mercato dell’Ue, debbano presentare determinate informazioni su questi articoli all’agenzia europea per le sostanze chimiche – Echa, a partire dal 5 gennaio 2021. Il database Scip garantisce che le informazioni sugli articoli contenenti sostanze SVHC incluse nella Candidate List siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase di fine vita. Le informazioni nel database potranno quindi essere messe a disposizione degli operatori dei rifiuti e dei consumatori.
Per far fronte a questo nuovo obbligo di tracciabilità delle sostanze, che si aggiunge a quelli già esistenti e che potrebbe essere affiancato da altri in futuro, esistono numerose norme in grado di supportare il produttore di apparecchiature fornendo indicazioni su:
- come strutturare la raccolta di informazioni;
- quali documentazioni richiedere e consolidare;
- quali modelli standardizzati di raccolta dati e di comunicazione possono essere utilizzati;
- quali possibili metodologie analitiche utilizzare per eventuali test di conferma della veridicità delle informazioni ottenute.
La norma CEI EN IEC 63000
Parlando di modalità di gestione e raccolta di informazioni la prima norma da citare e senza dubbio la CEI EN IEC 63000:2021-03. Scopo della norma è infatti quello di indicare la documentazione tecnica da compilare a cura del fabbricante per dichiarare la conformità ai sensi delle discipline in materia di limitazioni di sostanze a livello mondiale. La norma specifica, quindi, quale documentazione tecnica un fabbricante di apparecchiature debba compilare e raccogliere per potersi considerare e dichiarare conforme alle restrizioni applicabili.
Poiché un prodotto elettronico può essere costituito da centinaia, anche migliaia, di materiali, componenti, parti, semilavorati per i quali è richiesta la rispondenza ai requisiti di restrizione delle sostanze, la tipologia di documentazione tecnica richiesta deve essere valutata dal fabbricante secondo i seguenti criteri schematizzabili in base alla matrice di rischio riportata in figura 1:
- probabilità della presenza di sostanze soggette a limitazione nei materiali/componenti – da valutare a seconda della tipologia di materiale/componente acquistato dai fornitori;
- grado di affidabilità del fornitore – valutazione da definirsi in base allo storico dei rapporti e delle relazioni con il fornitore, nonché dal grado di conoscenza di quest’ultimo delle discipline e dei loro aggiornamenti.
Figura 1
Schema di valutazione del fabbricante per la raccolta della documentazione tecnica in base alla matrice di rischio
Una lettura combinata dei due parametri, cioè il grado di affidabilità del fornitore e la probabilità che all’interno del materiale/ componente o semilavorato acquistato siano presenti sostanze regolamentate”, consente, quindi, di determinare quale strumento il fabbricante possa utilizzare per la raccolta di informazioni.
Indicativamente, in riferimento alla direttiva RoHS, è possibile schematizzare come segue (Figura 2) i principali impieghi di alcune delle sostanze regolamentate e il relativo rischio di presenza tuttora riscontrabile in alcuni contesti/applicazioni.
Figura 2
Schema per la valutazione della probabilità di presenza di alcune sostanze regolamentate in base alla direttiva RoHS
Per approfondire maggiormente questo tipo di indicazione tecnica, a livello nazionale (CEI CT 111) è stata recentemente aggiornata la guida CEI 111-51 «Guida alla conformità RoHS: implicazioni tecniche e indicazioni di buona pratica», all’interno della quale è presente un intero capitolo dedicato a illustrare gli utilizzi più comuni delle sostanze regolamentate e i materiali/componenti in cui vi è probabilità di riscontrarne concentrazioni oltre soglia.
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La norma CEI EN IEC 62474
Poiché l’industria elettrica ed elettronica e la sua catena di approvvigionamento utilizzano le material declarations per tracciare e dichiarare informazioni specifiche sulla composizione dei materiali dei suoi prodotti, nel comitato internazionale IEC TC 111 si è deciso di armonizzare i requisiti e migliorare l’efficienza di tali dichiarazioni attraverso la norma CEI EN IEC 62474:2019-04, che dovrebbe, quindi, porre un limite al proliferare di format e modelli comunicativi regionali e settoriali differenti. Questa norma incarna, quindi, l’intenzione dell’industria del settore di uniformare a livello internazionale lo scambio di informazioni sulla composizione dei materiali, stabilendo requisiti per la segnalazione delle sostanze, standardizzando i protocolli e facilitando il trasferimento e l’elaborazione dei dati.
La serie di norme IEC 62321
Pur non essendo previsto ed in alcun modo obbligatorio ai fini Reach o RoHS, come ultima ratio il fabbricante può decidere di effettuare delle analisi per appurare la veridicità delle informazioni ottenute dal fornitore o, nel caso di mancata ricezione di informazioni, sia tramite un laboratorio interno sia rivolgendosi a laboratori accreditati. In simile circostanza, è possibile fare riferimento alla famiglia di norme IEC 62321 che, pur non essendo norme armonizzate, risultano fondamentali per assicurarsi che i risultati ottenuti non risultino fuorvianti. Le norme della serie, nate in risposta alla direttiva RoHS, guidano, infatti, nella preparazione dei campioni e nella modalità di conduzione dell’analisi, fasi che nel mondo elettronico risultano talvolta difficoltose in virtù dell’ampia gamma di materiali impiegati che richiedono un’elaborazione preventiva rispetto ad altri tipi di analisi (es. acqua potabile). Attualmente la famiglia comprende una decina di norme, tra cui quelle evidenziate in tabella 1.
Tabella 1
Famiglia di norme IEC 62321 (esempi)
CEI EN 62321-1:2014
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«Determinazione di alcune sostanze nei prodotti elettrotecnici Parte 1: Introduzione e panoramica» |
CEI EN 62321-2:2015
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«Determinazione di alcune sostanze nei prodotti elettrotecnici Parte 2: Smontaggio, separazione e preparazione meccanica del campione» |
CEI EN 62321-3-1:2015 | «Determinazione di alcune sostanze nei prodotti elettrotecnici Parte 3-1: Rilevazione nei prodotti elettrotecnici di piombo, mercurio, cadmio, cromo totale e bromo totale mediante spettrometria a fluorescenza a raggi X» |
IEC 62321-10:2020 | «Determination of certain substances in electrotechnical products – Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in polymers and electronics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) » |