(Rinnovabili a origine garantita)
La legislazione in materia di trasparenza delle fonti di energia è chiara: i consumatori hanno il diritto di essere informati circa l’origine e le caratteristiche dell’energia consumata e i relativi incentivi, tramite fatture o altre comunicazioni. Di conseguenza il produttore/distributore deve fornire ai propri clienti l’indicazione del mix delle fonti energetiche e dell’impatto ambientale dell’energia consumata.
Recentemente il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato il decreto 14 luglio 2023, n. 224, che, in attuazione l’art. 46, D.Lgs. n. 199/2021, stabilisce le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento della garanzia di origine (Go), riferita a elettricità, gas (incluso biometano), idrogeno ed energia termica e/o frigorifera. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che regola l’intero processo di garanzia.
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Di cosa si tratta
Utilizzate nel mercato energetico dell’Ue, le garanzie di origine sono una delle tipologie di certificati di attribuzione dell’energia più diffuse al mondo per la tracciabilità e l’affidabilità dell’origine delle Fer, assieme ai Recs (utilizzati in Canada e Usa) e agli i-ReCs (utilizzati in paesi che non dispongono di un sistema di certificazione).
Nei fatti, la Go è una sorta di etichetta dell’energia prodotta, immessa in rete e consumata, proprio come avviene con Doc, Dop e Igp per gli alimenti. Il decreto anche pone le basi per lo sviluppo di nuovi impianti di produzione delle fonti energetiche rinnovabili (Fer) – in particolare quelli fotovoltaici, che potranno garantire con certezza l’origine “green” dell’energia prodotta utilizzando Go e power purches agreement (Ppa).
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