Esami responsabili rifiuti, F-gas, mobility manager: le scadenze in agenda

Responsabili rifiuti F-gas
Responsabili rifiuti F-gas
Tutti gli obblighi da segnare in materia di transizione ecologica, efficientamento energetico, economia circolare e sostenibilità

Esami responsabili rifiuti, F-gas, mobility manager: le scadenze in agenda

 

NUOVE SESSIONI D’ESAME PER RTGR

Da settembre 2021 ripartono gli esami per l’acquisizione del titolo Rtgr – responsabile tecnico gestione rifiuti, la figura definita all’interno del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, che si occupa della corretta organizzazione della gestione dei rifiuti nelle imprese. Requisiti, compiti e responsabilità sono definiti agli artt. 11 e 12 del suddetto decreto.

L’Albo nazionale gestori ambientali ha recentemente pubblicato sul proprio sito web nella relativa sezione il calendario delle nuove verifiche di idoneità.

Le iscrizioni saranno aperte dalla metà di luglio 2021. Erano state precedentemente sospese mediante la circolare 9 novembre 2020, n. 12, perdurando lo stato di emergenza da Covid-19.

Peraltro, con la circolare 17 giugno 2021, n. 8, è stata data comunicazione dell’aggiornamento dei quiz in considerazione delle recenti modifiche normative; mentre con la deliberazione 3 giugno 2021, n. 3, è stata data la possibilità alle sezioni provinciali e regionali di fissare sessioni d’esame straordinarie per recuperare quelle rinviate per fronteggiare il periodo d’emergenza

(https://www.albonazionalegestoriambientali.it)

 

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F-GAS: VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA

Entro novembre vanno versati i diritti di segreteria annuali per la banca dati F-Gas.

L’articolo 16, D.P.R. n. 146/2018 stabilisce che per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 debbano versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.

Le imprese certificate sono tenute al versamento di 21,00 € a prescindere dal numero di persone certificate che impiegano.

Nel caso di imprese non soggette a obbligo di certificazione o di operatori che si avvalgono di proprio personale certificato, l’importo è di 13,00 € per ogni persona certificata che le imprese impiegano.

Il pagamento avviene esclusivamente per via telematica, con carta di credito seguendo le indicazioni contenute nelle Istruzioni “Diritti annuali FGAS” scaricabili direttamente dal portale.

Si rammenta che il decreto in questione abroga il precedente D.P.R. n. 43/2012. Questo provvedimento prevedeva l’obbligo in capo agli operatori di trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno la dichiarazione F-gas relativa alle informazioni dell’anno precedente, oggi non più in vigore e sostituita dalla comunicazione in banca dati FGAS dei dati previsti dalla legge relativamente agli interventi di installazione di nuove apparecchiature e di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate (entro 30 giorni da ogni intervento).

I dati andranno comunicati con riferimento agli interventi svolti sulle apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute.

(D.P.R. 16 novembre 20e18, n. 146; https://www.fgas.it/)

 

MOBILITY MANAGER E PSCL

Il D.M. 12 maggio 2021 dispone le modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.

Ci si riferisce al decreto rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77). Questo provvedimento, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane incentivando la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, prevede l’obbligo di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (Pscl) del personale dipendente, nominando a questo fine un mobility manager con funzioni di supporto continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

L’obbligo riguarda le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad

Il mobility manager è, peraltro, definito dallo stesso art. 2, comma 1, lettera a) del decreto in questione come una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.

L’art. 3 del medesimo decreto offre, inoltre, due indicazioni fondamentali:

  1. al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti si considerano come tali le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operino stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti tipo appalto di servizi;
  2. le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano nel comma 1 possono, comunque, procedere facoltativamente all’adozione del Pscl.

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

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