Decreto CACER e Tiad
Il Decreto del Mase del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza.
Il Testo integrato per l’autoconsumo diffuso (Tiad), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell’Arera, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all’energia autoconsumata nell’ambito delle configurazioni ammesse.
Il Tiad definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l’autoconsumo diffuso.
- Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
- Gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente.
- Comunità energetiche rinnovabili (Cer).
- Comunità energetiche dei cittadini (Cec).
- Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.
- Cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.
- Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.
Le misure del Decreto
Il Decreto prevede due misure.
- Una tariffa incentivante (contributo in conto esercizio) sulla quota di energia condivisa incentivabile per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia.
- Un contributo in conto capitale (a fondo perduto) a valere sulle risorse del Pnrr, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle Cer e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Le Regole Operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo Pnrr disciplinano anche le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi, del contributo di valorizzazione previsto dal Tiad e del contributo in conto capitale PNRR.
Decreto CACER: gli impianti ammessi
Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare specifici requisiti.
- Appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza.
- Essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento.
- Essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti.
- Avere potenza massima di 1 MW.
- Essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità.
- Non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2.
- Rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole.
- Nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole.
- Essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati.
Gli impianti di produzione devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.
In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.