Decreto CACER: pubblicati i profili standard per prelievo e immissione

Decreto CACER
Decreto CACER
È online il documento che riporta i profili con i quali il Gse ricostruisce per l’anno 2024 le curve orarie di misura dell’energia elettrica immessa o prelevata.

 

Decreto CACER e Tiad

Il Decreto del Mase del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza.

Il Testo integrato per l’autoconsumo diffuso (Tiad), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell’Arera, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all’energia autoconsumata nell’ambito delle configurazioni ammesse.

Il Tiad definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l’autoconsumo diffuso.

  • Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
  • Gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente.
  • Comunità energetiche rinnovabili (Cer).
  • Comunità energetiche dei cittadini (Cec).
  • Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.
  • Cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.
  • Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

 

Diagramma che mostra cosa fa parte delle CACER
Le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile

 

Le misure del Decreto

Il Decreto prevede due misure.

  1. Una tariffa incentivante (contributo in conto esercizio) sulla quota di energia condivisa incentivabile per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia.
  2. Un contributo in conto capitale (a fondo perduto) a valere sulle risorse del Pnrr, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle Cer e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Le Regole Operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo Pnrr disciplinano anche le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi, del contributo di valorizzazione previsto dal Tiad e del contributo in conto capitale PNRR.

Decreto CACER: gli impianti ammessi

Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare specifici requisiti.

  • Appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza.
  • Essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento.
  • Essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti.
  • Avere potenza massima di 1 MW.
  • Essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità.
  • Non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2.
  • Rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole.
  • Nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole.
  • Essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati.

Gli impianti di produzione devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.

In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.

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